La norma sull’interpretazione degli atti ai fini del registro non è antielusiva
La riqualificazione degli atti non può essere fondata sull’art. 20 del DPR 131/86
L’Agenzia delle Entrate non è legittimata ad utilizzare l’art. 20 del DPR 131/86 per riqualificare molteplici atti, ai fini dell’imposta di registro, valorizzando il collegamento negoziale tra di essi e la causa concreta dell’operazione: l’imposta di registro va applicata sul singolo atto portato alla registrazione.
Lo ribadisce ancora una volta la Cassazione, con la pronuncia n. 13008, depositata ieri.
In primo luogo, la Suprema Corte delinea una netta demarcazione tra la disciplina recata dall’art. 37-bis del DPR 600/73, operante in materia di imposte dirette, e l’imposta di registro.
Osservano, infatti, i giudici di legittimità, che l’art. 53-bis del DPR 131/86 solamente consente di estendere, anche nel campo delle imposte di registro, ipotecaria ...
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