Possibile una valutazione postuma ex ante per la manipolazione del mercato
Il giudizio sull’idoneità della condotta a offendere il bene può derivare da tale valutazione, parametrata sulla nozione di «investitore ragionevole»
I reati di “manipolazione del mercato” (art. 185 del DLgs. n. 58/1998) e di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza” (art. 2638 comma 1 c.c.) sono fattispecie di pericolo concreto in cui il giudizio sull’idoneità della condotta a offendere il bene tutelato può derivare da una valutazione postuma ex ante, parametrata sulla nozione di “investitore ragionevole”. Il principio di diritto, di recente già espresso (Cass. n. 3555/2022), è stato ribadito dai giudici di legittimità, con diffuse argomentazioni, nella sentenza n. 17789 depositata ieri.
Agli imputati erano appunto contestati, in concorso tra loro, i reati di cui agli artt. 185 del TUF e 2638 c.c., per avere, quali soggetti investiti di funzioni gestorie di una spa ...
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