ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Possibile una valutazione postuma ex ante per la manipolazione del mercato

Il giudizio sull’idoneità della condotta a offendere il bene può derivare da tale valutazione, parametrata sulla nozione di «investitore ragionevole»

/ Stefano COMELLINI

Giovedì, 5 maggio 2022

x
STAMPA

download PDF download PDF

I reati di “manipolazione del mercato” (art. 185 del DLgs. n. 58/1998) e di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza” (art. 2638 comma 1 c.c.) sono fattispecie di pericolo concreto in cui il giudizio sull’idoneità della condotta a offendere il bene tutelato può derivare da una valutazione postuma ex ante, parametrata sulla nozione di “investitore ragionevole”. Il principio di diritto, di recente già espresso (Cass. n. 3555/2022), è stato ribadito dai giudici di legittimità, con diffuse argomentazioni, nella sentenza n. 17789 depositata ieri.

Agli imputati erano appunto contestati, in concorso tra loro, i reati di cui agli artt. 185 del TUF e 2638 c.c., per avere, quali soggetti investiti di funzioni gestorie di una spa ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU