Errori nei versamenti regolarizzabili dall’ente che ha incassato
Il principio affermato dalla pronuncia della Cassazione n. 14786/2022 è valido per i tributi erariali propri
In caso di errori nella compilazione della delega di pagamento delle imposte, a causa dei quali il tributo sia incassato da un soggetto diverso dall’ente creditore competente, il contribuente spesso si rende conto dell’errore nel quale è incorso nel momento in cui riceve l’atto emesso dall’ente creditore competente, per non aver ricevuto il pagamento del tributo.
Con la sentenza della Cassazione del 10 maggio 2022 n. 14786 è stato chiarito che nel caso in cui l’errore riguardi un tributo erariale derivato, l’ente creditore che ha incassato il tributo, e che sia venuto a conoscenza dell’errore per esserne stato informato dal contribuente o d’ufficio, deve riversarlo al soggetto competente a riscuotere l’imposta, in quanto “la pretesa
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