Revoca della rivalutazione del marchio con effetti sulla perdita di capitale
La perdita del capitale determinata nel 2021 per effetto della revoca civilistica sembrerebbe riferibile all’esercizio 2020
A seguito della previsione (art. 1 comma 624-bis della L. n. 234/2021, inserito dall’art. 3 comma 3-bis del DL n. 4/2022, conv. L. n. 25/2022) della possibilità di revocare la rivalutazione del marchio effettuata nell’esercizio 2020 non soltanto per quanto riguarda gli effetti fiscali, ma anche dal punto di vista civilistico, il documento interpretativo OIC 10 ha disciplinato le modalità contabili attraverso le quali eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione.
Le imprese che optano per la revoca civilistica devono eliminare dall’attivo dello Stato patrimoniale il maggior valore attribuito al marchio, a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente, in contropartita al patrimonio netto. Gli ammortamenti dell’esercizio 2021 devono essere
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