Senza autonomia e preesistenza reparti non qualificabili come rami d’azienda
Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda, rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto
In tema di trasferimento d’azienda, si registrano tre diverse pronunce emesse dai giudici di merito (cfr. App. Torino 26 maggio 2022; Trib. Lodi 1° giugno 2022 e Trib. Busto Arsizio 15 febbraio 2022) che – chiamati a decidere sulla legittimità o meno, ex art. 2112 c.c., dell’operazione di trasferimento di un reparto di un ipermercato e della mancata inclusione, nella suddetta cessione, di parte dei lavoratori del punto vendita – sono giunti alle medesime conclusioni.
Al riguardo, si ricorda come l’art. 2112 c.c., al comma 5, definisca il trasferimento d’azienda come qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
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