Perdita deducibile non oltre la cancellazione del credito dal bilancio
Con la risposta a interpello n. 491, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna sull’individuazione del periodo di imputazione temporale delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati.
In linea con la normativa vigente dal 2015, viene ribadito che la deduzione è ammessa nell’esercizio in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche se ciò avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché non posteriore a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ex art. 101 comma 5-bis del TUIR).
Nel caso di specie, l’eliminazione del credito dal bilancio relativo all’esercizio 2017 ha reso la relativa perdita deducibile nel medesimo periodo.
Sempre nella stessa risposta, l’Agenzia affronta anche la questione della deducibilità delle somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni.
In particolare, viene precisato che tali oneri sono deducibili dal reddito d’impresa del soggetto tenuto al pagamento, trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell’espletamento dell’attività. Infatti, anche se dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque qualificabili come spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività e, come tali, inerenti all’attività d’impresa.
A supporto delle proprie conclusioni, l’Agenzia cita l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione (per tutte, cfr. Cass. nn. 28355/2019 e 5976/2015).
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