Rinuncia al credito con imponibilità ai fini IVA
L’assunzione dell’obbligo di non fare corrisponde a un corrispettivo aggiuntivo al prezzo già pagato
La rinuncia al credito come condizione per il riacquisto del materiale è soggetta a IVA. L’assunzione dell’obbligo di non fare corrisponde a un corrispettivo aggiuntivo al prezzo corrisposto per il riacquisto di un macchinario da fatturare.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 32598 del 4 novembre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Correttamente l’Agenzia aveva considerato la rinuncia al credito come corrispettivo aggiuntivo al prezzo corrisposto per il riacquisto di un macchinario. Nel caso in esame, la rinuncia al credito faceva parte delle pattuizioni per il riacquisto del bene da parte della contribuente ed era condizionata al conseguimento di quel risultato. Infatti, nel caso in cui il riacquisto non si fosse verificato,
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