PIR alternativi alla prova delle operazioni di cartolarizzazione
Rileva che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione sia rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa
L’art. 13-bis comma 2-bis del DL 124/2019 ha introdotto i c.d. PIR “alternativi”, specializzati in imprese di minori dimensioni con un oggetto di investimento rivolto principalmente al finanziamento di progetti dell’economia reale.
Per la costituzione di questa tipologia di piano, occorre rispettare i seguenti vincoli di investimento:
- per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- gli strumenti finanziari, oggetto dell’investimento di cui sopra, devono essere emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41