Riscritta la disciplina relativa alle comunicazioni di inesigibilità
L’Agente della riscossione dovrà seguire un nuovo calendario per i ruoli consegnati dal 2000 al 2032
L’art. 1 ai commi 253-254 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità delle quote affidate agli agenti della riscossione, anche per adeguare i suddetti termini ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata introdotta dalla legge in esame, che tra le altre cose prevede la possibilità di pagamenti rateali fino al 30 novembre 2028.
Le modifiche la cui disciplina generale è contenuta ai commi 684 e ss. dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) interessano in prima battuta il calendario delle quote affidate agli agenti della riscossione anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, ovvero dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal ...
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