Necessario il mantenimento in servizio per sanare il lavoro sommerso
La Corte d’Appello di Bari conferma gli orientamenti ministeriali per ottemperare alla diffida sul lavoro nero
Non mantenere in servizio il c.d. “lavoratore in nero”, regolarizzato a seguito di diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, per tutto il periodo di tre mesi previsto dalla norma, comporta l’inottemperanza alla diffida stessa. Deve includersi l’ipotesi in cui ciò sia dovuto a cause non direttamente imputabili al datore di lavoro, come per dimissioni del lavoratore interessato.
Questo è uno dei passaggi più interessanti della sentenza del 10 gennaio scorso, con la quale la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia, che aveva, a sua volta, ritenuto corretta l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro, a seguito di inadempimento alla diffida emessa per c.d. “lavoro nero”, quantificando
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