Senza ragioni temporanee, contratti a termine reiterati con fondazioni lirico-sinfoniche nulli
L’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative vigenti al momento della stipulazione del contratto
La Cassazione, con la sentenza n. 5542/2023 resa ieri a Sezioni Unite, si è pronunciata sulla clausola di durata apposta al contratto a tempo determinato in ambito di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di fondazioni lirico-sinfoniche, caratterizzate da una disciplina a carattere speciale rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato.
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso di un lavoratore ripetutamente assunto, con mansioni di macchinista, da una fondazione lirico-sinfonica nell’arco temporale compreso tra il maggio 2006 e il marzo 2011, proposto ai fini dell’accertamento dell’inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato, della dichiarazione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41