Scissione di sola liquidità a rischio abuso del diritto
L’Agenzia delle Entrate considera aggirato il regime proprio degli aumenti di capitale
Con la risposta n. 263, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’eventuale applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di scissione parziale e proporzionale avente ad oggetto unicamente liquidità.
In sintesi, l’operazione è costituita dai seguenti passaggi:
- accensione da parte della beneficiaria di un finanziamento bancario da rimborsare entro un periodo molto limitato di tempo;
- impiego della liquidità ottenuta dalla beneficiaria per l’estinzione del proprio debito verso la scissa costituito dai predetti finanziamenti fruttiferi erogati in precedenza sempre dalla scissa;
- restituzione della liquidità ricevuta da parte di scissa a favore della beneficiaria che verrà trasferita attraverso una scissione
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