Prededucibile il credito da penale per occupazione di immobile del terzo
È sufficiente che il credito accessorio maturi in pendenza della procedura
Con l’ordinanza n. 13559 di ieri, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura prededucibile dei crediti vantati a titolo di penale e derivanti dall’illegittima occupazione di un immobile concesso in locazione alla società, poi fallita, per l’esercizio dell’impresa, ma non restituito dopo la risoluzione del rapporto in pendenza del concordato preventivo.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’art. 111 comma 2 del RD 267/42 considera come prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico (in tal senso viene interpretata la disgiuntiva “o”; cfr. Cass. nn. 25471/2019
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