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Dall’INPS istruzioni sull’aumento dell’esonero della quota IVS a carico dei lavoratori

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 maggio 2023

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Con il messaggio n. 1932 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sull’aumento dell’esonero della quota IVS a carico dei lavoratori introdotto dal DL “Lavoro”.

L’art. 39 del DL 48/2023 prevede infatti un incremento di 4 punti percentuali dell’esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’art. 1 comma 281 della L. 197/2022, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale incremento è applicabile esclusivamente per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (si veda “Da luglio l’esonero della quota IVS a carico dei lavoratori sale al 6% e 7%” del 9 maggio).

Oltre a chiarimenti sulla determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’INPS fornisce le istruzioni sulla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per i datori di lavoro agricoli.

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