Doppia iscrizione iniqua per il gestore-liquidatore nella liquidazione controllata
Molteplici le criticità che emergerebbero ove si consolidasse un orientamento in tal senso
Ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale, tra l’altro, nomina il liquidatore.
Quest’ultimo, nel caso di domanda presentata dal debitore, sarà confermato nella figura dell’OCC a cui il sovraindebitato ha richiesto assistenza per la presentazione del ricorso (art. 269 comma 1 del DLgs. 14/2019).
Diversamente, ove ricorrano giustificati motivi, il Tribunale potrà nominare un diverso professionista, da scegliersi tra i soggetti iscritti all’elenco dei gestori di cui al DM 202/2014 e, salvo espressa e motivata deroga, preferendo quelli residenti nel circondario del Tribunale competente.
Analogamente, ove la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata sia proposta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41