Rimedio del reclamo nel procedimento di ripartizione
Nessuna novità dal riformato impianto che riproduce la «costrizione alla lite»
In materia di ripartizione delle somme nel procedimento di “liquidazione giudiziale” l’art. 220 comma 3 del DLgs. 14/2019 replica, senza sostanziali modifiche, l’impianto codificato nel previgente sistema, già tacciato di una certa farraginosità, operando il rimando all’art. 133 del DLgs. 14/2019 e così continuando a imporre una sorta di “costrizione alla lite” anche nei casi in cui si riscontri un mero errore del curatore o un palese riconoscimento delle doglianze del creditore.
Il legislatore della delega pare abbia, dunque, perso una concreta occasione per far rivivere il tramontato regime delle “osservazioni” – evocate, tra l’altro, anche dalla legge delega 155/2017 – che avrebbe consentito una maggiore fluidità del sistema a tutto
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