I finanziamenti infragruppo non necessari provano il dolo della bancarotta
Va dimostrato il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo per escludere la natura distrattiva
Per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
Si tratta ormai di un orientamento costante (cfr. Cass. nn. 47216/2019, 46689/2016, 8253/2016 e 44963/2012) che la Cassazione riprende anche nella sentenza n. 45624, depositata ieri.
Nel caso di specie, era stata contestata la natura distrattiva di finanziamenti effettuati a favore della
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