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LAVORO & PREVIDENZA

NASpI anche in caso di dimissioni per trasferimento in sede distante più di 50 km

L’illegittimità dell’atto di esercizio dello ius variandi non rileva

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 20 novembre 2023

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Come già affermato nella giurisprudenza di merito (a titolo di esempio, per quest’anno, il riferimento è a Trib. Torino n. 429/2023 e Trib. Udine n. 73/2023), la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 258 dello scorso 2 ottobre, ha ribadito che anche il trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, con successive dimissioni per giusta causa del lavoratore stesso, comporta il diritto alla percezione dell’indennità NASpI.

La suddetta prestazione, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 22/2015, viene infatti riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione lavorativa e che presentino congiuntamente i requisiti indicati dalla norma.
La risoluzione

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