NASpI anche in caso di dimissioni per trasferimento in sede distante più di 50 km
L’illegittimità dell’atto di esercizio dello ius variandi non rileva
Come già affermato nella giurisprudenza di merito (a titolo di esempio, per quest’anno, il riferimento è a Trib. Torino n. 429/2023 e Trib. Udine n. 73/2023), la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 258 dello scorso 2 ottobre, ha ribadito che anche il trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, con successive dimissioni per giusta causa del lavoratore stesso, comporta il diritto alla percezione dell’indennità NASpI.
La suddetta prestazione, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 22/2015, viene infatti riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione lavorativa e che presentino congiuntamente i requisiti indicati dalla norma.
La risoluzione
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