Sanzione unica sui «singoli» della bolletta doganale
Secondo la circolare n. 25 dell’Agenzia delle Dogane, l’Ufficio verificatore deve tenere conto dell’intera dichiarazione doganale
È illegittima la prassi consistente nell’applicare una sanzione per ogni singolo indicato all’interno della dichiarazione doganale. È questo l’importante principio affermato dall’Agenzia delle Dogane nella circolare di ieri, 29 novembre 2023, n. 25. Con questo provvedimento la Dogana supera un proprio precedente orientamento (contenuto nella nota 9 febbraio 2015 n. 16407).
La prassi già adottata dagli Uffici doganali, secondo la circolare, contrasta con la ratio iuris dell’art. 303 del DPR 43/73 (TULD), il quale prevede un sistema di quantificazione delle sanzioni a scaglioni, commisurate all’importo complessivo dei dazi non versati e non allo scostamento relativo ai singoli (ossia i prodotti o le partite di prodotti indicati separatamente nella dichiarazione).
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