Nota di variazione possibile se si rinuncia al credito
Anche in assenza di chiusura della procedura concorsuale, la Cassazione ne ha riconosciuto la facoltà
La rinuncia unilaterale al credito vantato verso una procedura concorsuale legittima il fornitore all’emissione della nota di variazione in diminuzione.
Essendo precluso l’assolvimento del credito derivante dalla rivalsa dell’IVA, il cessionario o committente è tenuto a registrare la nota di variazione poiché perde il diritto alla detrazione dell’imposta non pagata.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35518 del 19 dicembre 2023, con riguardo all’art. 26 del DPR 633/72, nella versione vigente all’epoca dei fatti. Il caso esaminato riguarda alcune note di variazione in diminuzione emesse dal creditore di un fallimento, a fronte del mancato pagamento dei canoni derivanti da un contratto di affitto d’azienda.
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