Motivazione rafforzata per le cartelle di pagamento
Il primo atto della riscossione deve contenere il calcolo degli interessi
L’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) come ridisegnato dal decreto delegato di riforma (DLgs. 219/2023), incide anche in tema di motivazione degli atti della riscossione (si veda anche “Motivazione per relationem più rigorosa dopo i decreti delegati” del 13 gennaio 2024).
Dal prossimo 18 gennaio, gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, dovranno indicare per gli interessi la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione (calcolo), l’imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi di interesse applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
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