Niente comunicazioni finanziarie per le operazioni di crowdfunding
Con la risposta a interpello n. 85, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussistono obblighi comunicativi all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria per il soggetto gestore di un portale di crowdfunding, per tale intendendosi l’attività di intermediazione finanziaria che consente a chi ha un progetto o un’attività da avviare e che non dispone dei capitali necessari di raccogliere, tramite il portale web gestito dal promotore del crowdfunding, i finanziamenti necessari non superiori al limite di 5 milioni di euro nell’arco di 12 mesi offerti per lo più da investitori non professionali (Regolamento 7 ottobre 2020 n. 1503).
Ai fini dell’esclusione dalle comunicazioni finanziarie, è determinante il fatto che il titolare del portale non eserciti:
- alcuna forma di gestione finanziaria degli investimenti (ossia non gestisca i flussi di pagamento da e/o verso il titolare di progetto, né si occupi della custodia degli strumenti oggetto dell’offerta e della detenzione delle liquidità dei clienti);
- alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento.