Aliquota IVA del 10% per l’energia termica solo se destinata ad abitazioni
Secondo la Cassazione, possono rientrarvi le case di riposo o le caserme ma non le scuole
Con l’ordinanza n. 14097, depositata il 21 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che non può essere applicata l’aliquota IVA del 10% alla fornitura di energia termica nei confronti di una scuola.
La misura agevolativa, in termini di aliquota IVA, spetta solamente per l’energia destinata ad abitazioni, ancorché di carattere collettivo (come, ad esempio, le case di riposo).
La questione posta all’esame della Cassazione concerne l’ambito applicativo del n. 122) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. La richiamata disposizione prevede l’aliquota del 10%, tra le altre operazioni, per la “fornitura di energia termica per uso domestico”, mediante reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia ...