Ragioni di credito mai ostative alla chiusura della liquidazione giudiziale
Il curatore deve solo valutare la potenziale collocazione del credito in relazione all’attivo distribuibile
L’art. 233 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) dispone che la procedura di liquidazione giudiziale si chiude quando ricorrono quattro casi specifici, tra cui quello sub lettera c) relativo alla compiuta ripartizione finale ...
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