Il permesso non preclude l’indennizzo dell’infortunio in itinere
Ciò vale anche per i lavoratori che svolgono l’attività in smart working
La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali non interrompe il nesso di causalità con l’attività lavorativa, cosicché l’infortunio che si verifichi nel percorso normale per rientrare al lavoro è indennizzabile come infortunio in itinere.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione: il permesso richiesto dal lavoratore per motivi personali comporta una sospensione dell’attività lavorativa al pari delle pause o dei riposi, quindi anche in questo caso permane la copertura assicurativa INAIL, che è garantita in presenza della mera sussistenza di un rapporto finalistico tra il tragitto casa-lavoro e l’attività lavorativa (cfr. Cass. n. 18659/2020).
Si ricorda che, in applicazione dell’art. 2 comma 3 del DPR 1124/65, come modificato dall’art. ...