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Utilizzabile in compensazione il credito d’imposta per l’alluvione in Emilia Romagna

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 marzo 2025

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Si può utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’art. 1 commi da 436 a 438 della L. 213/2023. Con la ris. n. 16 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito l’apposito codice tributo “7075”, denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI - credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Si ricorda che l’art. 1 commi 435-442 della L. 213/2023 disciplina le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all’art. 20-sexies comma 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023.

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, è previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Con il provv. n. 312076/2024, l’Agenzia ha stabilito le modalità di fruizione (si veda “Fissate le modalità per fruire del credito d’imposta per l’alluvione in Emilia Romagna” del 26 luglio 2024). In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le relative somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Il codice tributo istituito dalla ris. n. 16 consente quindi ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del citato credito tramite F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. In sede di compilazione del modello, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.

Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e poi revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza lo stesso codice tributo, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24.

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