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LAVORO & PREVIDENZA

Proroghe «diffuse» per la CIGS in deroga

Il Ddl. di bilancio 2026 prevede diversi interventi in materia di trattamenti di integrazione salariale

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 19 novembre 2025

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Come di consueto, anche nel Ddl. di bilancio 2026 sono presenti diverse disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai trattamenti di integrazione salariale.

In estrema sintesi, l’art. 40 del Ddl. prevede, oltre a un novero di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga, anche misure a supporto del reddito per i lavoratori del comparto pesca e dei call center.
Procedendo proprio con queste ultime misure, il provvedimento in esame dispone il finanziamento anche per l’anno 2026, nella misura di 30 milioni di euro, dell’indennità onnicomprensiva di un importo massimo di 30 euro giornalieri in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

La norma precisa poi che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità di fermo pesca sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.
Di seguito, viene finanziata per il prossimo anno anche l’indennità di sostegno al reddito riconosciuta dall’art. 44 comma 7 del DLgs. 148/2015 in favore dei lavoratori del settore dei call center.
Sul punto, si ricorda che tale indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ed è richiedibile anche in fase di cessazione di attività o in caso di ammissione a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.

Inoltre, è richiedibile prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Come accennato in precedenza, il Ddl. di bilancio 2026 prevede poi un significativo novero di misure in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga.
Tra queste, si evidenzia in primis l’incremento di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del limite di spesa per la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale.

Di seguito, oltre alla proroga della misura speciale di sostegno per i dipendenti del Gruppo ILVA, si prevede altresì l’operatività anche per l’anno 2026 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015.

Giova ricordare che per aree di crisi industriale complessa si intendono quelle riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, ossia specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto, oppure da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

La medesima norma prevede poi che per tutto il periodo di godimento del trattamento, alle imprese sia riconosciuto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale ex art. 5 comma 1 del DLgs. 148/2015, normalmente a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
Inoltre, si prevede la proroga per il prossimo anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44 comma 1 del DL 109/2018.

Si tratta di un intervento di CIGS della durata di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e destinato alle imprese che cessano o che hanno cessato l’attività produttiva.
Tale intervento è concedibile in presenza di concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

Viene altresì prorogata per il 2026 la misura ex art. 44 comma 1-ter e segg. del DL 109/2018, che consiste in un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, anche in questo caso concesso qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Infine, il Ddl. di bilancio riconosce per tutto il 2026, a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità, un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell’impresa.

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