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IMPRESA

L’ultima finestra per l’iscrizione al RENTRI si chiude il 13 febbraio 2026

Riguarda anche gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi dalle imprese come i liberi professionisti, ad esempio dentisti, medici e veterinari

/ Arianna ZENI

Martedì, 16 dicembre 2025

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Si è aperta ieri, 15 dicembre 2025, e finirà il 13 febbraio 2026 la terza finestra temporale durante la quale dovrà iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – attraverso l’apposita piattaforma telematica, l’ultimo gruppo di soggetti tenuti all’adempimento (si veda “Iscrizione al RENTRI prorogata al 14 aprile 2025” del 21 febbraio 2025).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023 n. 59, infatti, l’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata entro il summenzionato termine da parte di tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DM 59/2023.

Entro il 13 febbraio 2026, quindi, dovranno risultare iscritti al Registro, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
- gli enti e le imprese con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che sono produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi;
- gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi dalle imprese o dagli enti, come ad esempio i liberi professionisti (dentisti, medici, veterinari o altri operatori), a prescindere dal numero dei dipendenti.

Giova ricordare che ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DM 59/2023 il numero dei dipendenti si calcola in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2025, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31 dicembre 2024 come precisato in una FAQ pubblicata sul sito ufficiale www.rentri.gov.it del 20 dicembre 2024 e rientrano nel numero di dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente coloro che “lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione”).

Dovrebbero risultare iscritti al RENTRI tutti i soggetti obbligati

Con questo ultimo gruppo di operatori, pertanto, dovrebbero risultare iscritti al RENTRI tutti i soggetti obbligati, ossia:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9 del DM 59/2023;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del DLgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (art. 12 comma 1 del DM 59/2023).

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