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Legno in trucioli con aliquota IVA del 10% indiscriminata

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’irrilevanza dell’uso del prodotto da parte del cessionario

/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Lunedì, 12 gennaio 2026

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Le cessioni di trucioli e segatura di legno beneficiano dell’aliquota IVA del 10% indipendentemente dall’utilizzo che il cessionario farà dei beni ceduti, vale a dire anche se essi saranno utilizzati come lettiere per animali.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 315 del 18 dicembre 2025, fugando molti dei dubbi sorti tra gli operatori a seguito della risoluzione n. 59/2024.

Con quest’ultimo documento di prassi, infatti, era stato affermato che le lettiere per animali sono soggette ad aliquota IVA ordinaria (attualmente pari al 22%), a prescindere dai diversi materiali di cui le lettiere sono composte.
L’Agenzia, in tal sede, aveva ritenuto determinante la “destinazione funzionale di tale tipologia di prodotto”, in quanto idonea ad attribuire alle lettiere un’autonoma rilevanza ai fini della determinazione dell’aliquota IVA.

Le conclusioni riportate nella risoluzione n. 59/2024 avevano, quindi, determinato qualche incertezza in merito al trattamento IVA applicabile alle cessioni di quei beni che, singolarmente considerati, beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, ma che potrebbero essere utilizzati dal cessionario come lettiere per animali. Si pensi ai trucioli e alla segatura di legno che sono soggetti ad aliquota del 10% ai sensi del n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. Oppure ai prodotti come la paglia e il fieno riconducibili ai nn. 41) e 42) della medesima Tabella.

Va però rilevato che secondo la giurisprudenza unionale, come richiamata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 59/2024, la destinazione del bene costituisce un criterio rilevante “solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto” (cfr. punto 33 della sentenza della Corte di Giustizia Ue, 28 aprile 2016, causa C-233/15).

Il tema è stato, poi, affrontato da Assonime che, nell’approfondimento n. 1/2025, aveva concluso che i beni ad aliquota ridotta, come i trucioli di legno, conservano l’agevolazione, salvo che “il prodotto risulti addizionato o anche meramente confezionato in modo tale da perdere la qualificazione merceologica originaria per acquisirne una diversa e più specifica”. In altre parole, si suggeriva di tenere conto delle modalità di confezionamento dei prodotti: solo se essi sono commercializzati come lettiere per animali, verrebbe a mutare la qualificazione merceologica del bene con eventuali riflessi sull’applicabilità dell’aliquota ridotta.

La questione è, in via decisiva, risolta nella recente risposta a interpello n. 315/2025, riguardante una società che produce trucioli e segatura di legno non trattati, soggetti alla sola vagliatura e depolverizzazione meccanica, classificati dall’Agenzia delle Dogane e monopoli alla voce 44.01 della Nomenclatura combinata. Tali prodotti sono venduti sia a clienti che li utilizzano per produrre lettiere, sia ad allevatori che li usano per il riempimento dei giacigli per gli animali.

Si guarda alle proprietà oggettive del bene venduto

Nella risposta a interpello appena richiamata, viene confermato che, quando i beni sono autonomamente soggetti ad aliquota IVA ridotta, non rileva la destinazione del prodotto ceduto.
Pertanto, con la sola esclusione dei pellet e delle forme simili non previsti dal citato numero 98), le cessioni di trucioli e segatura di legno sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 10%, indipendentemente dall’utilizzo che il cessionario farà del prodotto.

Difatti, poiché la società non commercializzava lettiere, e ricordando che il n. 98) della Tabella A in parola prevede l’aliquota IVA del 10% per “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”, l’Agenzia giungeva alla conclusione che, con la sola esclusione dei pellet e delle forme simili non previste dal citato n. 98), la citata aliquota ridotta si applica anche ai prodotti ceduti dalla società istante, senza che abbia rilevanza l’utilizzo fatto dal cliente.

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