Nuovi contributi per l’acquisto di libri scolastici
Vengono poi confermate le disposizioni in materia di congedo parentale e congedo per la malattia del figlio
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) conferma, all’art. 1 commi 219 e 220, le novità contenute nel testo del Ddl. in materia di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio (si veda “Raddoppiati i giorni di congedo per malattia del figlio” del 5 novembre 2025).
Il comma 219, al fine di favorire la genitorialità e una gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, modifica quindi il DLgs. 151/2001 in relazione all’età massima del minore ai fini della fruizione del congedo parentale, disciplinato agli artt. 32 e seguenti di tale DLgs., portandola da 12 a 14 anni.
La possibilità di fruizione del congedo in questione viene quindi estesa, dal 1° gennaio di quest’anno, anche ai figli minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Con riferimento ai casi di adozione o di affidamento si evidenzia che, per effetto di tale modifica, il congedo parentale è fruibile dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore entro 14 anni dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Come anticipato, viene confermata anche la modifica che interessa il congedo per la malattia dei figli di età superiore ai 3 anni. Il comma 220 dell’art. 1 della L. 199/2025, da un lato, eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite dei giorni fruibili ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
Per effetto di tale modifica, quindi, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni.
Rimane fermo il disposto del comma 1 dell’art. 47 del DLgs. 151/2001, secondo cui entrambi i genitori, sempre alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
Si evidenzia che la legge di bilancio 2026 è intervenuta, con riferimento al congedo per la malattia dei figli, sul comma 2 del citato art. 47 del DLgs. 151/2001. Si attendono quindi chiarimenti e istruzioni da parte dell’INPS in merito ai riferimenti anagrafici dei figli contenuti nelle altre disposizioni che concernono il congedo in argomento, come l’art. 50 del DLgs. 151/2001 che ne disciplina la fruizione in caso di adozioni e di affidamenti e che ai commi 2 e 3 rinvia espressamente al disposto di cui al comma 2 dell’art. 47.
In materia di famiglia, si segnalano inoltre alcune novità introdotte dal Senato in materia di contributi per l’acquisto di libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie.
In particolare, il comma 518 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno uno specifico Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i Comuni individuati con apposito decreto, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini dell’erogazione dei contributi, oltre alla condizione riferita al valore dell’ISEE, la norma prevede che tali nuclei non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.
Il successivo comma 519, invece, prevede che per l’anno 2026 il Ministero dell’Istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per tale anno, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado se appartenente a una famiglia con un valore dell’ISEE non superiore a 30.000 euro. Si dispone che la misura del contributo sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata. Con decreto del Ministro dell’Istruzione (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze) saranno individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni. Con tale decreto saranno inoltre stabilite le relative modalità di attuazione.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941