ACCEDI
Lunedì, 12 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Per l’origine non preferenziale conta anche il cambiamento della sottovoce doganale

Una lavorazione a freddo è idonea ad attribuire l’origine per i tubi in acciaio inox

/ Valeria BALDI

Lunedì, 12 gennaio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la sentenza n. 332 del 7 gennaio 2026, la Cassazione ha dato applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue in materia di attribuzione dell’origine non preferenziale a tubi in acciaio inox classificati alla voce doganale 7304 41.

Il caso riguardava il disconoscimento dell’origine indiana dei tubi importati, a seguito di un’indagine svolta dall’organismo europeo di lotta antifrode (OLAF) che ha ritenuto i prodotti di origine cinese, in quanto non sufficientemente lavorati in India, con conseguente assoggettamento al dazio antidumping.
Il giudice di appello ha affermato la legittimità della rettifica operata dalla Dogana, asserendo, in primo luogo, che l’importatore non avrebbe fornito prova dell’effettuazione, da parte del fornitore indiano, di lavorazioni tali da soddisfare la regola primaria di origine prescritta dall’Allegato 22-01 del Regolamento delegato Ue 2446/2015 (RD) per le merci di cui alla sottovoce 7304 41, ossia il cambio di voce (CTH) rispetto ai materiali utilizzati.
Secondo i giudici di merito, inoltre, l’importatore avrebbe dovuto provare lo svolgimento, in India, di lavorazioni a caldo.
Nel caso di specie, avendo rilevato la trasformazione, in India, di tubi cinesi della sottovoce 7304 49 in tubi trafilati o laminati a freddo della voce 7304 41, la sentenza di secondo grado ha confermato l’origine cinese dei prodotti importati e la conseguente rettifica operata dalla Dogana.

La Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata, richiamando i principi espressi, per prodotti identici, dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 21 settembre 2023 relativa alla causa C-210/22.
I giudici unionali hanno stabilito che la regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41, prevista all’Allegato 22-01 del Regolamento delegato Ue 2446/2015 (ossia il CTH), è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 730449 in tubi e profilati cavi, trafilati o laminati a freddo rientranti nella sottovoce 7304 41, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del Paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.

E in verità, benché il cambiamento di voce doganale di una merce, dovuto all’operazione di trasformazione di essa, costituisca un’indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o della sua lavorazione, cionondimeno una trasformazione o una lavorazione può avere carattere sostanziale anche in mancanza di tale cambiamento. Il criterio del “salto di voce” copre la maggior parte delle situazioni, ma non consente di individuare tutte le situazioni in cui la trasformazione o la lavorazione della merce è sostanziale.

In applicazione di tali principi, la Cassazione ha accolto le doglianze del ricorrente, confermando come debba attribuirsi rilevanza, ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale, anche al cambiamento della sola sottovoce, da 49 a 41, a prescindere dal mantenimento della voce principale (7304), dal momento che anche il cambiamento della sola sottovoce è idoneo a rappresentare, nel sistema di classificazione, l’effettiva trasformazione sostanziale conseguente al processo di lavorazione.
In tale processo, deve attribuirsi rilevanza anche alla mera trasformazione a freddo (non essendo dunque necessaria la trasformazione a caldo), ossia alle operazioni di riduzione a freddo (trafilatura o laminazione).

La Suprema Corte ha, pertanto, concluso che è ben possibile che si abbia lavorazione sostanziale idonea a determinare l’origine della merce ex art. 60 del CDU anche in assenza di cambiamento della voce principale (7304), purché sussista il cambiamento a livello di sottovoci, con il passaggio da 49 a 41.

È possibile, inoltre, che la lavorazione sostanziale – sottesa al cambiamento della voce principale o della sottovoce – consista anche in un processo di lavorazione a freddo (oltreché a caldo), ben potendo la stessa comportare modifiche irreversibili delle proprietà fisiche delle merci, sufficientemente incisive da imprimere loro sostanziali caratteristiche nuove, legittimanti l’attribuzione dell’origine doganale nel Paese o territorio in cui avviene tale trasformazione.

TORNA SU