Pubblicate le nuove linee guida per i Fondi paritetici per la formazione continua
Con il decreto direttoriale 9 gennaio 2026 n. 8, pubblicato ieri sul proprio portale, il Ministero del Lavoro ha adottato le nuove Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 388/2000.
Si ricorda che i predetti Fondi sono istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore.
Tra le varie, secondo quanto indicato dalle linee guida, il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca a un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nell’occasione, il legale rappresentante dell’impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto a inviare una comunicazione a mezzo PEC al Fondo con cui notifica allo stesso l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.
Per quanto riguarda invece le attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, si evidenzia come queste vengano avviate tramite la pubblicazione di Avvisi a valere sul Conto collettivo ovvero tramite l’accantonamento in Conti individuali.
Sul punto, si precisa che il Conto individuale di un’impresa viene attivato a richiesta di quest’ultima dal Fondo cui essa aderisce; può confluire nel conto individuale al massimo l’80% delle risorse spettanti all’impresa. Le somme accantonate da un’impresa nel proprio conto individuale devono essere usate entro i 2 anni successivi all’accantonamento stesso. Allo scadere del secondo anno, le risorse residue confluiscono nel Conto collettivo.
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