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IMPRESA

Lecita la rinuncia unilaterale a partecipazioni sociali

La condizione è che lo statuto contenga un’apposita clausola che la preveda e ne definisca i beneficiari

/ Monica VALINOTTI

Mercoledì, 28 gennaio 2026

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Alla luce della pronuncia della Suprema Corte che ha espressamente sancito la legittimità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare (Cass. SS.UU. n. 23093/2025) e della dottrina che ritiene ipotizzabile anche una rinuncia unilaterale al diritto del multiproprietario immobiliare, i notai romani si sono domandati se una tale rinuncia possa ritenersi lecita anche quando il suo oggetto sia la quota di partecipazione in una società di capitali, esprimendosi in senso positivo nella massima n. 4/2025, recentemente pubblicata.

Il diritto del socio sulla propria partecipazione, infatti, appare caratterizzato dalla disponibilità, in quanto avente natura essenzialmente patrimoniale e privata e non risultando la rinuncia ad esso vietata dalla legge.
La massima in questione, però, condiziona la legittimità di tale rinuncia:
- all’esistenza, nello statuto o nelle norme di funzionamento della società, di una specifica clausola che, preventivamente, regolamenti la “destinazione” della partecipazione per effetto della rinuncia;
- alla compatibilità con le regole inderogabili del tipo di società di cui il rinunciante è socio.

Con riguardo al primo profilo, deve ritenersi esclusa la possibilità che esistano partecipazioni sociali “nullius” o, per così dire, “acefale”.
È dunque necessario che una specifica clausola statutaria – introdotta ab origine, e quindi all’unanimità, oppure successivamente, con una delibera assembleare modificativa – regolamenti la destinazione della partecipazione in caso di rinuncia unilaterale del socio.

Nello specifico, destinatari della partecipazione “rinunciata”, potrebbero essere:
- tutti gli altri soci, in misura proporzionale alle partecipazioni già da essi detenute;
- solo alcuni degli altri soci;
- la società stessa, ma solo in quanto consentito dalle norme che ne regolamentano il tipo.

Quanto alla forma della rinuncia – “realizzandosi, di solito, una donazione indiretta” e in considerazione della sua necessaria iscrizione nel Registro delle imprese a fini pubblicitari – si ritiene necessaria la forma scritta e, più precisamente, quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Circa gli effetti della rinuncia, evidenziano i notai romani, la partecipazione potrebbe:
- se destinata alla società, essere detenuta dalla medesima (ove consentito dalla legge ed entro i relativi limiti), oppure annullata, con conseguente riduzione del capitale sociale da parte dell’assemblea dei soci ed iscrizione a riserva del valore della partecipazione rinunciata;
- se destinata a tutti (o alcuni) degli altri soci, entrare nella disponibilità dei medesimi, senza che ciò comporti una variazione del capitale sociale, ma solo un aggiornamento dell’elenco dei soci e del valore delle loro rispettive partecipazioni al capitale stesso.

L’atto di rinuncia unilaterale dovrà comunque rispettare le regole del diritto societario. In difetto, infatti, sarebbe illecito in concreto, pur in presenza di una clausola statutaria che espressamente lo preveda.
E così, per esempio, anche in presenza di un’apposita clausola statutaria, l’atto di rinuncia sarebbe illecito ove effettuato dal socio unico della società, oppure nel caso in cui la rinuncia riguardasse tutti i soci contestualmente. La rinuncia sarebbe parimenti illecita ove – in presenza di clausola che preveda l’acquisto delle quote rinunciate da parte della società – tale acquisto fosse impossibile in concreto e determinasse la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo al di sotto del limite legale, con conseguente scioglimento della società, oppure nel caso in cui sia prevista, a fronte della rinuncia, una riduzione del capitale sociale e la società si trovi in una situazione che non la consenta.

La clausola che preveda la legittimità della rinuncia unilaterale, inoltre, potrebbe essere illecita “a monte”, laddove si ponesse in contrasto con la disciplina del tipo sociale in considerazione. Si pensi, per esempio, alla clausola che prevedesse l’acquisto della quota rinunciata da parte della società, ove essa sia una srl (in cui l’art. 2474 c.c. vieta l’acquisto di quote proprie, salve le eccezioni previste per le srl-PMI, non applicabili in questo caso).

La massima, in motivazione, ritiene opportuno che:
- le partecipazioni oggetto di rinuncia siano interamente liberate e, in caso di rinuncia da parte del socio d’opera, che la prestazione d’opera a suo tempo conferita sia stata interamente eseguita;
- il coniuge del socio rinunciante presti il proprio consenso alla rinuncia nel caso in cui la partecipazione rinunciata sia “caduta” in comunione legale dei beni.

Quanto ai profili fiscali della rinuncia abdicativa alla partecipazione sociale, si prospettano due soluzioni:
- ritenere l’atto di rinuncia soggetto ad un’imposta fissa di registro; oppure
- considerarlo soggetto alla sola imposta di donazione ex art. 1 del DLgs. 346/90, in quanto atto essenzialmente gratuito per sua natura.

I notai romani ritengono preferibile la seconda delle opzioni proposte, in quanto in linea con la posizione già sostenuta dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto immobiliare (cfr. ris. Agenzie delle Entrate n. 25/2007).

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