Per il bonus investimenti 4.0 del 2025 completamento da comunicare entro fine mese
Non rispettare il termine del 31 gennaio 2026 comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito
Scade il 31 gennaio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del bonus investimenti 4.0 relativo al 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
Ai sensi dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 (senza prenotazione 2024), deve essere trasmessa comunicazione (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025):
- in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva;
- in via preventiva con acconto, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva ai sensi del DM 16 giugno 2025;
- di completamento, a seguito della conclusione degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Pertanto:
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e ultimati entro il 31 dicembre 2025, la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il prossimo 31 gennaio 2026;
- per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel 2026, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2 comma 5 del DM 15 maggio 2025).
Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 gennaio o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.
A ben vedere, il termine del 31 gennaio 2026 rileva anche in relazione alla presentazione della comunicazione preventiva secondo quanto previsto dal citato DM 15 maggio 2025.
Si ricorda che in relazione al credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande (così il comunicato MIMIT 11 novembre 2025: si veda “Esaurite le risorse anche per il bonus investimenti 4.0” del 12 novembre 2025).
L’art. 1 comma 770 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.
Al riguardo non sono state tuttavia ancora fornite indicazioni operative ufficiali.
Da ultimo, si rileva che il termine del 31 gennaio 2026 (o il termine “lungo” del 31 luglio) per la presentazione della comunicazione di completamento riguarda il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ma non anche il credito d’imposta relativo al 2024, per il quale si continua ad applicare l’art. 6 del DL 39/2024 e il “vecchio” DM 24 aprile 2024, che non prevedono particolari termini di presentazione delle comunicazioni (in tal senso, sembra anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 260/2024).
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