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CONTABILITÀ

Contributo straordinario sulla riserva 2023 delle banche da imputare a patrimonio netto

Sussistono elementi a supporto di una rilevazione contabile a diretta riduzione della riserva costituita nel 2023 e non a Conto economico

/ Giosuè MANGUSO e Marco FORESTI

Lunedì, 2 febbraio 2026

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La legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 68-73 della L. 199/2025) ha modificato sensibilmente il regime fiscale della riserva patrimoniale che le banche hanno costituito nel 2024 (c.d. “riserva di extraprofitti”), in alternativa al versamento di un’imposta straordinaria del 40% su un dato incremento di margine di interesse.
Infatti, il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta di distribuzione di tale riserva (con il conseguente assoggettamento a imposizione straordinaria) in presenza di utili e riserve (di utili e di capitale) distribuiti a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028; tuttavia, questa presunzione può essere disattivata in presenza del versamento di un contributo straordinario più contenuto.

Le banche hanno potuto evitare l’imposta straordinaria introdotta dall’art. 26 del DL 104/2023, conv. L. 136/2023 (pari al 40% di un dato incremento di margine di interesse realizzato nel biennio 2023-2021), destinando, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta straordinaria eventualmente dovuta.

Questa riserva dovrebbe avere natura di riserva in sospensione di imposta “radicale” (e non “moderata”), in quanto un suo eventuale utilizzo a copertura delle perdite comporta il trasferimento del vincolo di indistribuibilità sulle altre riserve disponibili (di utili e/o di capitale; circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2024), e non può essere “affrancata” ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 192/2024 in quanto la sospensione di imposta non riguarda le imposte sui redditi o l’IRAP (circolare Assonime n. 24/2025).

Poi, con la legge di bilancio 2026, è stata introdotta una presunzione prioritaria della “riserva 2023” (con l’effetto di assoggettarne l’ammontare distribuito all’imposta straordinaria) per le banche che distribuiscono utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o riserve a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028.
Anche in questa occasione è stata prevista un’alternativa al versamento dell’imposta straordinaria rappresentata, però, da una mitigazione dell’onere da sostenere. Infatti, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la “riserva 2023” può essere assoggettata a un contributo straordinario con aliquota del 27,5% della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.

La disciplina normativa di tale contributo straordinario non ne stabilisce la rilevazione contabile, così come in passato è avvenuto in presenza di regimi di imposizione sostitutiva di “affrancamento” di riserve di utili in sospensione di imposta (art. 1 comma 477 della L. 311/2004).

Tuttavia, sussistono alcuni elementi a supporto di una rilevazione contabile del contributo straordinario a diretta riduzione della riserva costituita nel 2023 e non a Conto economico.
In primo luogo, tra gli emendamenti ai principi contabili OIC di ottobre 2025 si segnala quello relativo al principio OIC 25, il quale (§ 65A) stabilisce che il debito per imposta sostitutiva originato dall’obbligo di versamento di un’imposta sostitutiva di “riallineamento” di una riserva in sospensione di imposta è iscritto nello Stato patrimoniale della società in contropartita a una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite.
Poi, anche il principio contabile IAS 12 (§ 61-A e 62) prevede che le imposte debbano essere rilevate al di fuori dell’utile dell’esercizio se si riferiscono a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio.

Inoltre, con la rilevazione del contributo straordinario a decremento della riserva di utili costituita nel 2023 si ottiene un dato contabile di tale riserva (ipotizzando una teorica parità di aliquota tra l’imposizione straordinaria e il contributo straordinario) analogo a quello che sarebbe stato rilevato laddove fosse stata versata l’imposta straordinaria.

A tal proposito anche l’ABI, nei propri recenti chiarimenti sulla legge di bilancio 2026, propende per la soluzione interpretativa, condivisa con Assirevi, di contabilizzare il contributo straordinario a riduzione della riserva di utili del 2023. La relativa contropartita patrimoniale sarebbe una passività tributaria valorizzata con il debito di imposta straordinaria ovvero, se la banca manifesta la decisione per l’affrancamento entro i termini di approvazione del bilancio 2025, con l’obbligo di versamento del (più contenuto) contributo straordinario.

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