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Mercoledì, 28 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Contributo per l’avvio di attività in settori strategici aperto ai liberi professionisti

La domanda potrà essere presentata dal 31 gennaio 2026 al 2 marzo 2026

/ Daniele SILVESTRO

Mercoledì, 28 gennaio 2026

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Il contributo di 500 euro mensili per l’avvio di attività in settori strategici, previsto dall’art. 21 comma 3 del DL 60/2024 (decreto Coesione), potrà essere richiesto anche dai liberi professionisti. Lo ha reso noto ieri l’INPS con il messaggio n. 270, nel quale fornisce importanti chiarimenti circa l’ambito applicativo del contributo di avvio dell’attività (a seguito dell’approfondimento con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) e riapre i termini per la presentazione della domanda per i liberi professionisti.

Si ricorda che la norma ha introdotto un contributo di 500 euro mensili per un massimo di tre anni (entro, comunque, il 31 dicembre 2028) in favore dei giovani under 35, disoccupati, che hanno avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, secondo i criteri definiti dall’art. 2 comma 1 del DM 3 aprile 2025. L’INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 148/2025, indicando anche i corrispondenti codici ATECO 2025 dei destinatari del contributo.

Tornando al messaggio in commento, l’Istituto di previdenza evidenzia come il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere il contributo anche ai liberi professionisti, fermo restando l’afferenza dell’attività ai codici ATECO individuati dal DM 3 aprile 2025 e recepiti all’interno della circ. n. 148/2025.

In altre parole, viene precisato che i soggetti destinatari del contributo mensile di 500 euro sono anche coloro i quali, disoccupati e con età inferiore a 35 anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, come individuati dal DM 3 aprile 2025 e dalla circ. INPS n. 148/2025.

Relativamente al momento costitutivo dell’attività, per i liberi professionisti si deve individuare la data di apertura della partita IVA.
Resta fermo il requisito ulteriore dello stato di disoccupazione, il cui controllo viene effettuato attraverso i sistemi messi a disposizione dell’Istituto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In merito, si ricorda che con la circ. n. 148/2025 è stato chiarito che sono considerati disoccupati:
- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego (art. 19 del DLgs. 150/2015);
- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019).

Tenuto conto dell’estensione dell’ambito applicativo, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul sito istituzionale dell’INPS, è stato adeguato al fine di consentire la presentazione della domanda da parte dei liberi professionisti.

Sul punto, l’Istituto di previdenza precisa che i liberi professionisti (non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese) dovranno dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Le domande potranno essere presentate solo dai liberi professionisti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a partire dal 31 gennaio 2026 e fino al 2 marzo 2026.
Il contributo di 500 euro mensili sarà poi erogato dall’INPS e non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

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