Conversione dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche non obbligatoria
Secondo la Corte di Giustizia Ue, però, le misure interne devono essere idonee a reprimere gli abusi
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza di ieri, resa nella causa C-668/24, si è pronunciata in materia di contrasto all’abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, offrendo chiarimenti in merito all’applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva Ce 1999/70.
La questione trae origine da un ricorso presentato da parte di una lavoratrice – una ballerina del corpo di ballo di una fondazione lirico-sinfonica – che aveva prestato la propria attività in forza di una successione di contratti a tempo determinato stipulati tra il 2016 e il 2019: la stessa, invocando l’illegittimità e il carattere abusivo di tali contratti, aveva richiesto che fosse accertata la natura subordinata del rapporto.
Innanzitutto, il giudice del rinvio era passato all’esame della normativa che disciplina, da un lato, il contratto a tempo determinato e, dall’altro, la specifica categoria dei lavoratori di fondazioni lirico-sinfoniche, esclusi dal regime ordinario di tutela garantito al personale a termine in forza del disposto dell’art. 29 comma 3 del DLgs. 81/2015. Poi, il Tribunale aveva richiamato il recente orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con riferimento a tali lavoratori, ha escluso la possibilità di sanzionare il carattere abusivo della reiterazione di contratti a termine mediante la conversione in rapporto a tempo indeterminato (cfr. Cass. SS.UU. n. 5542/2023). Veniva quindi sollevata la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità con le clausole 4 – con riferimento al differente regime di tutela previsto per le fondazioni lirico sinfoniche rispetto ad altri settori economici – e 5 dell’accordo quadro menzionato.
Investita della controversia, la Corte europea dichiara irricevibile il rinvio nella parte relativa alla clausola 4, ribadendo un principio fatto proprio in precedenza (cfr. Corte di Giustizia Ue 13 gennaio 2022, causa C-282/19 e 25 ottobre 2018, causa C-331/17): il divieto di discriminazione sancito dall’accordo quadro opera esclusivamente nel raffronto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo essere esteso alle differenze di trattamento tra categorie di lavoratori a termine appartenenti a settori economici diversi.
Invece, con riferimento all’interpretazione della clausola 5 dell’accordo quadro, la Corte evidenzia che la stessa non impone agli Stati membri un obbligo generalizzato di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato in caso di abuso; questa, a ben vedere, costituisce solamente una delle misure idonee a garantire l’effettività della tutela.
Di conseguenza, deve ritenersi che la clausola 5 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che vieta, nel settore specifico delle fondazioni lirico sinfoniche, la conversione automatica di un contratto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, in caso di ricorso abusivo al primo di tali contratti.
Tuttavia, la Corte evidenzia come, affinché detta normativa possa ritenersi conforme all’accordo quadro, è necessario che l’ordinamento dello Stato membro disponga di una misura effettiva, in grado, cioè, di prevenire e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di rapporti a termine.
Ciò detto, la Corte esamina la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, che individua quali misure sanzionatorie, da un lato, la possibilità di ottenere un risarcimento del danno – quantificato in via presuntiva tra un minimo di 2,5 e 12 mensilità, fatta salva la possibilità di fornire la prova del maggior danno (art. 28 del DLgs. 81/2015) – e, dall’altro, la responsabilità dei dirigenti della fondazione lirico-sinfonica, in caso di dolo o colpa grave (art. 36 del DLgs. 165/2001).
Per la Corte, oltre alla possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno, è dirimente la circostanza per cui detto risarcimento non sia rigidamente predeterminato ma consenta un ristoro integrale del danno effettivamente subito: l’assenza di un massimale inderogabile e la possibilità di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio ulteriore potrebbero far ritenere detta normativa proporzionata ed effettiva, oltre che connotata da un carattere dissuasivo, tale da indurre i datori a limitare il ricorso a una successione di contratti a termine. Analogamente, l’effetto dissuasivo può essere generato dalla menzionata responsabilità dei dirigenti, purché sia concretamente applicabile e accompagnata da conseguenze effettive sulla posizione professionale e patrimoniale dei soggetti responsabili.
In conclusione, la Corte precisa come spetti al giudice interno, laddove ritenga che tali misure non siano tali da sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, interpretare il diritto nazionale in modo conforme allo scopo della menzionata clausola 5, per garantire la piena efficacia della direttiva Ce 1999/70.
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