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FISCO

Nessun automatismo tra evasione fiscale e bancarotta

Il mancato versamento non integra, per ciò solo, il reato: è necessaria la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa

/ Maria Francesca ARTUSI

Venerdì, 30 gennaio 2026

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L’aumento dell’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario dovuta al sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, può integrare il reato di bancarotta societaria laddove il dissesto dell’impresa derivi in tutto o in parte dalle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni.

In un caso in cui si discuteva – appunto – del dissesto di una società causato anche da importanti sanzioni derivanti dall’evasione fiscale, la Cassazione, nella sentenza n. 3660 depositata ieri, coglie l’occasione per una panoramica sugli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose.

L’art. 223 comma 2 n. 2 seconda parte del RD 267/42 (oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019) incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa. Qui la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante una pluralità di atti coordinati.

Le “operazioni dolose” possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa. Pertanto – come detto – anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società.

La Cassazione precisa che, in caso di bancarotta, non viene sanzionata l’evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (cfr. Cass. n. 26862/2024). I giudici di legittimità mettono in guardia dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiano condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessaria, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Il dolo della bancarotta deve, infatti, colpire le operazioni – nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore di realizzare la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società – ma non anche il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile.

Dissesto collegato eziologicamente all’omissione del versamento

Dal punto di vista del nesso causale, il dissesto deve essere collegato eziologicamente all’omissione del versamento erariale.
La sentenza in esame precisa peraltro che, nei rapporti tra la disciplina previgente e il nuovo art. 329 del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), la circostanza che il termine “fallimento” sia stato sostituito da “dissesto” non implica alcuna volontà innovativa, ma costituisce mero recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto.

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