Patto di non concorrenza valido anche se manca un corrispettivo a favore dell’agente
L’onerosità del patto non è, infatti, un elemento inderogabile
In materia di agenzia, il patto di non concorrenza post contrattuale di cui all’art. 1751-bis c.c. deve ritenersi valido anche senza la previsione di uno specifico e separato corrispettivo.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1226/2026.
La controversia nasceva dal ricorso presentato da un agente nei confronti della preponente, diretto a ottenere, a fronte del recesso per giusta causa avanzato nei suoi confronti, la condanna della seconda al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela, sul presupposto dell’assenza di una giusta causa.
D’altro canto, la preponente, sostenendo la legittimità del recesso, chiedeva la condanna dell’agente al risarcimento di un danno pari al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza post contrattuale e degli importi corrispondenti alle merci cedute all’agente, in forza di un contratto sottoscritto dalle parti di cessione merci in sostituzione delle provvigioni pattuite.
Nell’ambito del giudizio di legittimità, a fronte delle pronunce di merito che avevano parzialmente riconosciuto le pretese di ciascuna delle parti, l’agente aveva, tra le altre cose, ribadito l’invalidità del menzionato patto di non concorrenza, sul presupposto che la pattuizione non fosse stata accompagnata dalla previsione di un corrispettivo; inoltre, per quanto qui interessa, il lavoratore aveva dedotto la nullità dell’accordo di cessione merci menzionato.
La Cassazione, investita della vicenda, accoglie esclusivamente quest’ultimo motivo di ricorso.
Con riferimento al patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c., il fulcro della questione è se possa considerarsi valido un patto di non concorrenza post contrattuale che, pur vincolando l’agente per il periodo di due anni dallo scioglimento del rapporto, non preveda alcun corrispettivo per quest’ultimo.
Nel rispondere positivamente al quesito, i giudici di legittimità chiariscono come, in forza di quanto disposto dall’art. 1751-bis c.c., l’accettazione del patto di non concorrenza comporti, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale; tale previsione deve ritenersi derogabile nell’an e nel quomodo, non essendo dunque prevista a pena di nullità del patto stesso.
In tal senso, l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che non sia correlato alcun corrispettivo all’obbligo assunto: l’assenza di una “valorizzazione economica dell’impegno” può, infatti, risultare conveniente nel complessivo assetto dell’intero rapporto di agenzia.
Dunque, la naturale onerosità del patto stipulato ai sensi dell’art. 1751-bis c.c. non deve ritenersi inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non essendo diretta alla tutela di un interesse pubblico generale (cfr. Cass. nn. 17239/2016 e 13796/2017).
Dichiarato infondato detto motivo, l’analisi della Corte volge all’asserita nullità dell’accordo di cessione merci in sostituzione delle provvigioni pattuite; in merito, le ragioni dell’agente vengono accolte.
I giudici di legittimità evidenziano come, nel caso di specie, fosse pacifico che il patto stipulato tra le parti prevedesse la cessione della proprietà delle merci in sostituzione del pagamento delle provvigioni già maturate, comportando il permanere sull’agente del rischio degli insoluti dei clienti.
Tale pattuizione, evidenzia lapidariamente la Cassazione, si porrebbe in netto contrasto con la disciplina di cui agli artt. 1746 e 1749 c.c.: prevedendo la cessione delle merci all’agente al posto delle provvigioni spettanti e il trasferimento del rischio per un’intera zona, detto accordo configurerebbe, a ben vedere, un negozio in frode alla legge.
Neanche assume rilievo la circostanza, ritenuta dirimente per il giudice d’appello, per cui l’accordo sarebbe stato autonomo rispetto al rapporto di agenzia, né che al suo interno vi fosse la previsione per cui, se l’affare fosse andato a buon fine, avrebbe dovuto corrispondersi una maggiorazione provvigionale all’agente.
La legge, concludono quindi i giudici di legittimità, vieta espressamente tale tipologia di accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell’agente per le obbligazioni assunte dai clienti, posto che il primo deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l’inadempimento dei terzi (cfr. Cass. n. 3902/99).
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