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Sabato, 21 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Distribuzione indiretta di utili con criteri da verificare per enti non iscritti a RUNTS o RASD

/ Paola RIVETTI

Sabato, 21 febbraio 2026

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Per gli enti associativi senza scopo di lucro la possibilità di avvalersi di particolari regimi fiscali agevolati può essere condizionata al rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili. Si pensi, ad esempio, alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 comma 3 del TUIR per la cui fruizione, nell’atto costitutivo o nello statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, occorre prevedere il “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.

In assenza di un’espressa indicazione legislativa, le fattispecie realizzative della distribuzione indiretta di utili erano tratte dalla disciplina delle ONLUS (art. 10 comma 6 del DLgs. 460/97; per l’estensione agli enti associativi in generale dei criteri definiti dal DLgs. 460/97, si vedano la C.M. 12 maggio 1998 n. 124, § 5.3, e la ris. Agenzia delle Entrate 17 maggio 2010 n. 38, quesito n. 4).
Questa interpretazione valeva anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche come precisato, da ultimo, nella risposta a interpello 30 ottobre 2019 n. 452, per le quali l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili erano indicati al comma 18 dell’art. 90 della L. 298/2002 senza, tuttavia, una definizione, anche esemplificativa, delle fattispecie che potevano integrare il divieto.

A seguito della riforma dello sport, le fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili per gli enti sportivi dilettantistici sono state individuate dall’art. 8 comma 2 del DLgs. 36/2021 con rinvio alla disciplina dell’impresa sociale, in particolare all’art. 3 comma 2 ultimo periodo e comma 2-bis del DLgs. 112/2017. La previsione colma la precedente lacuna normativa per cui si ritiene che la stessa abbia riflessi anche ai fini fiscali.

I chiarimenti ufficiali che si rifacevano sulla materia alla disciplina delle ONLUS sono rimasti attuali (fatta eccezione per ASD e SSD per quanto sopra osservato) fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per effetto della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore e della conseguente abrogazione della qualifica di ONLUS e della relativa disciplina, tuttavia, le indicazioni a suo tempo fornite dovrebbero ritenersi superate.
A decorrere dal periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari), gli enti con qualifica di ente del Terzo settore, anche nelle forme qualificate, ad esempio, di ODV e APS, fanno riferimento alle previsioni di distribuzione indiretta di utili di cui all’art. 8 del DLgs. 117/2017. Resta ferma la disciplina del DLgs. 36/2021 per gli enti sportivi dilettantistici non ETS.

In questo quadro resta da comprendere la disciplina di riferimento applicabile dagli enti non profit, diversi dagli enti del Terzo settore. Il problema si pone anche se, a seguito della riformulazione dell’art. 148 comma 3 del TUIR a opera dell’art. 89 comma 4 del DLgs. 117/2017, gli enti associativi che possono beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici sono numericamente meno rispetto al passato. Dal 2026 la norma fa riferimento alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Rispetto alla disposizione previgente, non vengono più contemplate:
- le associazioni culturali,
- le associazioni di promozione sociale (APS) che, essendo enti del Terzo settore, hanno accesso a tutte le misure fiscali previste dal DLgs. 117/2017, il quale contempla una similare disposizione per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici all’art. 85 comma 1;
- le associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Inoltre, come detto, le associazioni sportive, ancora menzionate dalla norma, dovrebbero far riferimento al DLgs. 36/2021.

Nell’attesa che sul punto siano forniti ulteriori chiarimenti di prassi, non si esclude che i criteri definiti dal DLgs. 117/2017 possano diventare un parametro di riferimento anche per gli enti che non vogliano (o non possano?) iscriversi al RUNTS. Un’indicazione in questa direzione era contenuta, seppur a diversi fini, nel parere del Consiglio di Stato 30 luglio 2018 n. 1989.

Se questa impostazione venisse confermata, ad esempio, i compensi agli amministratori e a coloro che rivestono cariche sociali potrebbero essere proporzionali all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, tenuto conto anche di quelli previsti da enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, senza più necessità di osservare il limite previsto per gli emolumenti del presidente del collegio sindacale (com’era previsto per le ONLUS dall’abrogato art. 10 comma 6 del DLgs. 460/97).

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