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Mercoledì, 18 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Nelle dichiarazioni l’assunzione di responsabilità deve essere biunivoca

Mercoledì, 18 febbraio 2026

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Gentile Direttore,
il rallentamento delle attività del fine settimana (ed era anche San Valentino!) rischia di limitare la corretta percezione della notizia comparsa sabato sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 3215/26 riguardante un caso di responsabilità del Dottore Commercialista (si veda “Il commercialista deve verificare i documenti per fruire delle detrazioni in dichiarazione” del 14 febbraio 2026, ndr).

Non si può che concordare con l’autrice che commentando l’ordinanza afferma che “il commercialista deve verificare i documenti…”, questo è bagaglio imprescindibile di ogni buon professionista responsabile, e guai a fidarsi solo di quello che dice il cliente!

Ma l’attenzione viene richiamata da un passaggio dell’ordinanza in commento, che induce allo sconforto.

Nel testo della motivazione della Suprema Corte compare l’affermazione: ”Orbene l’essenza ed il significato dell’attività professionale nell’ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente,….”.

Questo vuol dire che anche la Cassazione riconosce alla dichiarazione fiscale redatta dal Dottore Commercialista un quid superiore alla dichiarazione predisposta dal singolo contribuente: e poi?

L’Agenzia delle Entrate tratta tutte le dichiarazioni allo stesso modo; gli studi professionali sono sommersi da richieste di documenti comprovanti la deducibilità degli importi indicati (ex artt. 36-bis o 36-ter del DPR 600/73) e questo anche se la dichiarazione è stata predisposta formalmente, con tanto di indicazione in frontespizio, dal professionista.

Certamente i Dottori Commercialisti sono pronti (lo hanno sempre fatto!) a mantenere l’impegno alla verifica puntuale dei documenti prodotti e degli importi dedotti, ma devono pretendere in cambio la presunzione di correttezza della dichiarazione rielaborata e presentata dallo studio, perché l’assunzione di responsabilità deve essere biunivoca (l’art. 10 dello Statuto del Contribuente impone la collaborazione e buona fede!).

È un buon argomento su cui il nuovo Consiglio Nazionale che sarà eletto tra breve potrebbe impegnarsi, per evitare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione si dimostrino solo un obbligo a senso unico!


Alberto Arrigoni
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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