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Al 15 settembre 2026 il formulario digitale di identificazione del rifiuto

Differita anche l’applicazione delle sanzioni legate al FIR

/ Arianna ZENI

Sabato, 21 febbraio 2026

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Dal testo post modifiche apportate dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio in sede referente al DL 200/2025 (c.d. decreto “Milleproroghe”) in corso di conversione in legge, su cui la Camera voterà la questione di fiducia lunedì prossimo, emerge la proroga al 15 settembre 2026 del termine entro cui si rende obbligatorio l’uso del formulario digitale di identificazione del rifiuto (xFIR) (si veda “FIR in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2026” del 10 febbraio 2026).
Fino alla data del 15 settembre 2026, pertanto, sarà possibile continuare a emettere il FIR in formato cartaceo.

In materia di tracciabilità dei rifiuti, in particolare, il nuovo comma 5-bis dell’art. 13 del DL 200/2025 prevede che, a decorrere dalla data di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) del DM 4 aprile 2023 n. 59, “fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo”.
Il dossier 19 febbraio 2026 “D.L. 200/2025 – A.C. 2753-A” precisa che il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15 dicembre 2025 (in base al disposto dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DM 59/2023), i quali potranno continuare a emettere il FIR cartaceo ancora per qualche mese.

Solo successivamente al 15 settembre 2026 si renderanno applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR, ai sensi del successivo comma 5-septies dell’art. 13 del Milleproroghe (che prevede l’inserimento di un nuovo comma 10-bis all’art. 258 del Codice dell’ambiente – DLgs. 152/2006).
Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (art. 258 comma 10 secondo periodo del DLgs. 152/2006). Relativamente alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR, quindi, le menzionate sanzioni si renderanno applicabili a decorrere dal 15 settembre 2026.

Il successivo comma 5-octies dell’art. 13 del Milleproroghe, invece, dispone l’abrogazione della disposizione, rimasta inattuata, contenuta nel comma 2-bis dell’art. 11 del DL 27 dicembre 2024 n. 202, che demandava a un apposito decreto ministeriale la proroga del termine per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.

Rinvio al 30 giugno per i sistemi di geolocalizzazione dei rifiuti pericolosi

Infine, i commi 5-quinquies e 5-sexies inseriti all’art. 13 del DL 200/2025 prevedono il differimento, al 30 giugno 2026, del termine (fissato al 15 dicembre 2024 dall’art. 17 del DM 59/2023) a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è considerato un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Al riguardo, la disciplina dei tempi e delle modalità per l’installazione dei citati sistemi è demandata al Comitato nazionale di tale Albo.


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