Interesse al risanamento centrale nella crisi
Fondamentale la capitalizzazione della holding quando le controllate hanno fatto ricorso a strumenti di regolazione della crisi
Il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 3 aprile 2025, ha stabilito che, ai fini della sospensione di una delibera di aumento di capitale di una holding, nella valutazione comparativa richiesta dall’art. 2378 comma 4 c.c., a fronte di un pregiudizio per il socio ricorrente (comunque riparabile in termini risarcitori), va considerato preminente il pregiudizio per la holding attinente alle stesse condizioni di sopravvivenza operativa dell’impresa unitaria del gruppo. Soluzione che, in caso di accesso delle società operative agli strumenti di regolazione della crisi, è supportata anche dalle indicazioni che derivano dagli artt. 120-bis e ss. del DLgs. 14/2019.
Ai sensi dell’art. 2378 comma 3 c.c., con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, colui che impugna una delibera assembleare può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del Tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Il successivo comma precisa che il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che deriverebbe alla società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modifiche da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.
Il Tribunale di Milano osserva come l’art. 2378 comma 4 c.c. richieda la valutazione dell’esistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (o il perdurare dell’efficacia) della deliberazione impugnata e il pregiudizio prospettato dal ricorrente e impone la valutazione comparativa della gravità delle conseguenze derivanti al socio dall’esecuzione, in attesa della rimozione della deliberazione impugnata, e alla società dalla sospensione prima della definizione del giudizio.
Rispetto a ciò, l’esistenza di gravi difficoltà che abbiano condotto le società operative di un gruppo verso strumenti di regolazione della crisi, con riconoscimento delle previste delle misure protettive, induce a privilegiare il pregiudizio che la sospensione della delibera di ricostituzione del capitale sociale della holding arrecherebbe – in termini non solo finanziari ma anche di compromissione reputazionale – al percorso di risanamento delle società operative del gruppo.
Nella disciplina disegnata dagli artt. 120-bis e ss. del DLgs. 14/2019, infatti, l’interesse sociale viene sostanzialmente a coincidere con quello al risanamento dell’impresa. Gli altri interessi coinvolti sono da coordinare con la superiore e preminente esigenza di sopravvivenza dell’impresa; ciò fino al punto che, per neutralizzare atteggiamenti di soci ostili al risanamento, in seguito all’accesso della società ad uno strumento di regolazione della crisi, si “sterilizza” ogni loro possibilità di interlocuzione in ordine alle operazioni sul capitale.
Questa impostazione normativa emerge chiaramente fin dai primi commi dell’art. 120-bis del DLgs. 14/2019, dove si legge che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori, che possono limitarsi ad informare i soci della scelta adottata e del contenuto della proposta e delle condizioni del piano; piano che può prevedere qualsiasi modifica dello statuto della società debitrice, inclusi aumenti e riduzioni di capitale.
Emerge così, osserva il Tribunale di Milano, come la valutazione del giudice debba attribuire preminenza all’interesse della holding del gruppo alla ricapitalizzazione funzionale al risanamento dell’impresa unitaria, rispetto all’interesse del socio di minoranza che non abbia inteso aderirvi.
Se è vero che l’accesso delle società operative controllate (direttamente o indirettamente) ad uno strumento di regolazione della crisi non si traduce necessariamente nella durevole e completa perdita del valore della partecipazione, rilevando anche le previsioni di risanamento, è anche vero che le chance di recupero della continuità aziendale dell’impresa unitaria del gruppo sono strettamente correlate all’iniezione di nuove risorse finanziarie a sostegno del piano di risanamento assicurate (anche) dall’operazione di ricapitalizzazione oggetto della deliberazione impugnata.
La valutazione sommaria rispetto alla richiesta sospensione, allora, induce a riconoscere, anche sotto il profilo delle esigenze di patrimonializzazione, preminente l’interesse sociale alla conservazione dell’efficacia della delibera di ricostituzione del capitale rispetto a quello del socio ricorrente a conservare la sua posizione di minoranza nella compagine sociale.
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