Remissione del credito del socio verso la società per la vendita di merci con registro fisso
Le annotazioni contabili nel bilancio di società di capitali hanno il valore di presunzione iuris tantum
La rinuncia parziale ad un credito della società partecipante (nella specie, socia di maggioranza) verso la società partecipata, enunciata nella delibera di aumento del capitale sociale di quest’ultima, sconta l’imposta di registro in misura fissa allorché dalle annotazioni contabili societarie (non adeguatamente smentite dall’Amministrazione finanziaria con l’offerta di elementi indiziari di segno contrario) emerga che il credito oggetto della parziale rinuncia trova la propria ragione giustificativa nelle operazioni di vendita di merci tra società partecipante e partecipata. In tal caso, l’atto enunciato, qualificabile in termini di compensazione, ovvero di remissione parziale del credito del socio verso la società “per corrispettivi derivanti dalla pregressa vendita di merci”, attiene chiaramente ad un credito IVA; pertanto, in forza del principio di alternatività IVA-registro ex art. 40 del DPR 131/1986, esso è sottratto all’applicazione dell’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, ove si dispone l’assoggettamento all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% (tra l’altro) per “compensazioni e remissioni di debiti”.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4534 depositata il 28 febbraio 2026.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al notaio rogante il verbale di assemblea straordinaria un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro sull’atto enunciato (asseritamente dovuta in misura proporzionale) sul presupposto – poi ribadito nel giudizio di impugnazione dell’avviso – che il credito oggetto di rinuncia traesse origine da un pregresso finanziamento concesso dalla socia di maggioranza alla società partecipata.
Le doglianze della contribuente avevano trovato accoglimento sia in primo grado sia in appello, sulla base di motivazioni che la Suprema Corte, adita con ricorso dall’Amministrazioni finanziaria, ha ritenuto solo in parte condivisibili.
In particolare, l’ordinanza n. 4534/2026 ha aderito alla tesi del giudice di gravame secondo cui, a fronte delle univoche annotazioni contabili nel bilancio provvisorio della società partecipata circa la causa debendi del credito rinunciato, gravava sull’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare la derivazione dello stesso da un finanziamento del socio verso la società.
A tal proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che le annotazioni contabili nel bilancio di società di capitali sono munite del valore di presunzione iuris tantum (ossia, superabile tramite prova contraria) ex art. 2709 c.c.
La Cassazione ha, invece, apportato una “correzione di tiro” al passaggio motivazionale della sentenza impugnata che, in relazione alla concreta fattispecie decisa, sembra escludere l’operatività dell’enunciazione ex art. 22 del DPR 131/1986, per mancanza del presupposto dell’identità delle parti; con ciò ponendosi in contrasto con il maggioritario orientamento giurisprudenziale incline a riconoscere i presupposti dell’enunciazione (e in particolare, la coincidenza di parti tra atto enunciante e atto enunciato) nella relazione tra socio conferente e società conferitaria all’interno del contesto assembleare, in quanto protagonisti di entrambi gli atti.
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