Emissioni CBAM da verificare in caso di ricorso a valori effettivi
L’avvio del periodo definitivo impone nuove valutazioni d’impatto e il possibile coinvolgimento di verificatori accreditati
Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo dichiarativo in capo al dichiarante autorizzato CBAM sarà costituito dalla trasmissione, su base annuale, della dichiarazione di cui all’art. 6 del Reg. (Ue) 2023/956 (Regolamento CBAM), da trasmettere la prima volta entro il 30 settembre 2027 per le importazioni del 2026. In quella sede sarà necessario restituire il corretto numero di certificati, in funzione delle emissioni incorporate calcolate e dichiarate nella predetta dichiarazione.
Nel periodo definitivo è facoltà del dichiarante autorizzato valorizzare le importazioni effettuate in base ai c.d. valori effettivi, comunicati dal gestore (ossia qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un Paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un Paese terzo), o con il ricorso ai valori predefiniti (si veda “Calcolo del costo CBAM in base a valori predefiniti o effettivi” del 26 gennaio). I valori predefiniti, specifici per il periodo definitivo, sono stati determinati dalla Commissione in base all’origine del prodotto nell’ottica di fornire valori “peggiorativi” (come conseguenza diretta delle modalità di calcolo previste dalla Commissione). Per cui, ove disponibili, sarà (o meglio, dovrebbe essere) preferito il ricorso ai valori effettivi.
Tuttavia, qualora il dichiarante autorizzato intenda usare, in tutto o in parte, i valori effettivi, tra le informazioni che andranno comunicate in sede di dichiarazione annuale è compresa la copia della relazione di verifica delle emissioni di CO2 generate nei processi produttivi per realizzare le merci CBAM nel Paese terzo e importate nell’Unione europea. Giova ricordare che il livello di emissioni incorporate nelle merci importate rappresenta il dato principale su cui basare il calcolo dei certificati da acquistare per la loro copertura: mentre i valori predefiniti forniti dalla Commissione, pur semplificando la gestione degli adempimenti CBAM, portano con sé una maggiorazione crescente che sovrastima il livello di emissioni, l’utilizzo di valori effettivi promette (ma non garantisce) un abbattimento del grado di CO2 da dichiarare. Ciò, però, a fronte di un incremento degli oneri amministrativi, di calcolo, di verifica e, non da ultimo, in termini di rischio.
Infatti, l’attività di verifica dovrà essere demandata a una persona giuridica (il “verificatore accreditato”) contemplata dall’art. 8 del Regolamento CBAM; questa dovrà essere preventivamente accreditata da parte di un ente nazionale di accreditamento (in Italia, già identificato con Accredia) secondo le disposizioni del Regolamento delegato (Ue) 2025/2551, il quale specifica le condizioni per la concessione dell’accreditamento ai verificatori, per il loro controllo, sorveglianza e valutazione nonché per l’eventuale revoca della qualifica.
Nel presentare la domanda, il verificatore richiedente dovrà indicare il gruppo di attività CBAM per cui intende essere accreditato (“ambito di accreditamento”), ossia le categorie aggregate di merci, di cui all’Allegato I del Regolamento delegato, per le quali ritiene di poter svolgere l’attività di verifica. In sostanza, un verificatore accreditato dovrà dimostrare di essere “specializzato” nella verifica di una data categoria di prodotti CBAM. Infatti, andrà allegata alla domanda una descrizione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza rispetto al gestore e di competenza, per eseguire le procedure e i processi di verifica in relazione all’ambito di accreditamento, in capo a tutto il personale incaricato dell’attività di verifica (compreso il revisore responsabile e il responsabile del riesame indipendente).
Se l’organismo nazionale di accreditamento decide di concedere o rinnovare un accreditamento (o di ampliarne l’ambito), emette il relativo certificato con validità non superiore a cinque anni.
Ai sensi dell’art. 10-bis del Regolamento CBAM, una volta ottenuto l’accreditamento il verificatore presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all’autorità competente nazionale (in Italia, il MASE) entro due mesi dalla data in cui l’accreditamento è concesso, ma non prima del 1° settembre 2026.
Il verificatore svolgerà le attività di verifica in conformità con quanto previsto dal Regolamento delegato, dal Regolamento CBAM e dal Regolamento di esecuzione 2025/2546 relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate.
L’Allegato II del Regolamento delegato stabilisce che il verificatore, prima di accettare un incarico di verifica, deve raccogliere adeguate informazioni sull’impianto produttivo del gestore e valutare se è in grado di procedere con l’attività. In caso affermativo, viene stilato un piano di verifica (inclusivo, tra le altre cose, della visita presso i locali dell’impianto, delle modalità di campionamento dei dati e della metodologia utilizzata) e dovrà essere sottoposta ad analisi una serie di documenti messi a disposizione dal gestore, tra cui spicca la comunicazione delle emissioni del gestore. Il verificatore avrà il ruolo fondamentale di accertare che tale comunicazione sia completa e non presenti inesattezze rilevanti in relazione ai dati riportati, nonché di preparare la relazione di verifica, redatta sulla base di un modello elettronico fornito dalla Commissione tramite il registro CBAM, che il dichiarante autorizzato dovrà allegare alla dichiarazione CBAM annuale.
A oggi non sono stati forniti espliciti chiarimenti sul soggetto che dovrà conferire l’incarico al verificatore, lasciando intendere la normativa che tale incarico possa essere conferito tanto dall’importatore/dichiarante autorizzato CBAM quanto dal gestore. Stante il fatto che le responsabilità connesse alla normativa CBAM ricadono, in ultimo, sull’importatore (dichiarante autorizzato) Ue, è ragionevole ritenere che sia quest’ultimo soggetto a doversi fare carico del suo ingaggio o, quanto meno, dell’avvio di un confronto con il gestore al fine di comprendere il suo grado di organizzazione in termini di verifica delle emissioni.
A ogni modo, in questa fase è fortemente raccomandato ai dichiaranti autorizzati di attivarsi nella simulazione del costo atteso CBAM nei diversi scenari possibili (default vs actual) al fine di pianificare le opportune azioni di mitigazione quali, a titolo esemplificativo, adozione di regimi doganali speciali o clausole contrattuali ad hoc con i propri fornitori.
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