Termine in vista per le dichiarazioni al Fondo di Tesoreria dell’INPS
Entro fine mese le aziende interessate dovranno comunicare il superamento del limite dimensionale
Con la legge di bilancio 2026 sono state introdotte diverse e importanti novità riguardo all’obbligo per le aziende di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, modificando in particolar modo l’art. 1 comma 756 della L. 296/2006, laddove si stabiliscono i requisiti dimensionali che fanno scattare il predetto obbligo.
In particolare, l’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 stabilisce che dal 1° gennaio 2026 sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale determinata come segue:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Ciò premesso, si ricorda che il prossimo 31 marzo 2026 scadrà il termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere all’INPS la dichiarazione di superamento dei citati limiti dimensionali.
Con l’occasione, si dovrà utilizzare l’apposito modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito www.inps.it, nel quale sono già state recepite le novità della legge di bilancio 2026.
Per quanto riguarda il calcolo dei requisiti dimensionali, si ricorda (cfr. circ. INPS n. 12/2026) che la media annuale dei dipendenti deve essere calcolata tenendo conto esclusivamente dei mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. In altri termini, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.
Inoltre, devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part time.
Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
Operativamente, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 o da quando l’azienda ha iniziato l’attività nel corso dello stesso anno, mentre per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le aziende che iniziano l’attività nel corso dell’anno.
Invece, in seguito alla decorrenza delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025, mentre per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026.
Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
Inoltre, come chiarito dall’INPS con la circ. n. 12/2026, la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026 si applica anche alle aziende in attività nel 2024, mentre un datore di lavoro che ha iniziato l’attività nell’anno 2025 e che in tale anno ha raggiunto la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività.
Inoltre, tenuto conto che l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività, ne consegue che anche per le aziende costituite quest’anno continua ad applicarsi il criterio che richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
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