Ultimi giorni per l’autodichiarazione dei redditi per NASpI e DIS-COLL
L’adempimento riguarda chi ha intrapreso un’attività lavorativa autonoma o di impresa ed è esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
I percettori di NASpI e DISS-COLL hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare l’autodichiarazione dei redditi percepiti l’anno precedente, vale a dire nel 2025.
L’autodichiarazione dei redditi è un adempimento previsto dall’art. 10 comma 1 del DLgs. 22/2015, per i percettori di NASpI, e dall’art. 15 comma 12 del medesimo decreto legislativo, per i percettori di DIS-COLL.
Vale la pena sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo di presentare l’autodichiarazione non riguarda tutti i percettori dei suddetti trattamenti di disoccupazione, ma solamente coloro i quali hanno intrapreso un’attività lavorativa autonoma o di impresa e risultano al tempo stesso esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Partendo dai percettori di NASpI, la norma prevede l’obbligo in capo al lavoratore di informare l’INPS se, durante il periodo in cui percepisce il trattamento di disoccupazione, intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR. La comunicazione serve per dichiarare il reddito che il lavoratore presume di ricavare da tale attività.
Quanto alle tempistiche, la comunicazione in parola deve essere effettuata entro un mese dall’inizio dell’attività. Sulla questione giova però ricordare che l’obbligo di comunicazione può riguardare anche un’attività già intrapresa dal lavoratore prima della presentazione della domanda di NASpI e non solo le nuove attività; in questo caso, il termine per la comunicazione decorre dalla data della domanda di NASpI (cfr. Cass. nn. 846/2024, 1053/2024 e 11543/2024).
Sempre la norma in commento prevede che la NASpI venga ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione viene poi ricalcolata d’ufficio dall’INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il lavoratore risulta esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, lo stesso è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel dettaglio, per quanto concerne i redditi prodotti nel periodo d’imposta 2025, tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2026.
Il lavoratore che non adempie alla presentazione dell’autodichiarazione dovrà restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (cfr. circ. INPS n. 94/2015 § 2.10.b).
L’obbligo di presentare l’autodichiarazione dei redditi per i percettori della DIS-COLL è invece previsto dall’art. 15 comma 12 del DLgs. 22/2015. Nel dettaglio, la norma prevede che il percettore della DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.
In caso di mancato invio di tale comunicazione, il percettore decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Anche in questo caso la comunicazione è funzionale alla riduzione dell’importo nella misura pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento della DIS-COLL o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione viene infine ricalcolata d’ufficio dall’INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore risulta esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, egli deve presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo, ovverosia entro il 31 marzo 2026 per i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2025.
Nell’ipotesi di mancata presentazione dell’autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (cfr. circ. INPS n. 83/2015 § 2.7.b).
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