L’istanza di rateazione è presentata entro 15 giorni rende regolare la posizione contributiva
Con l’ordinanza n. 6142/2026 la Cassazione si è pronunciata in materia di regolarità contributiva e accesso alle agevolazioni.
Nel caso di specie, l’INPS aveva notificato ad una società l’invito a regolarizzare la posizione contributiva di due dipendenti assunti usufruendo delle agevolazioni di cui alla L. 190/2014. L’azienda, nel rispetto del termine di 15 giorni concesso dall’INPS ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DM 24 ottobre 2007, aveva presentato domanda di rateizzazione del debito.
L’istituto, tuttavia, aveva accolto l’istanza solo dopo la scadenza del termine e, ritenendo tardiva la regolarizzazione, aveva disconosciuto integralmente le agevolazioni contributive fruite.
Già la Corte d’Appello aveva ritenuto fondate le doglianze dell’azienda, respingendo la tesi secondo cui l’istanza di rateizzazione avrebbe dovuto essere accolta dall’INPS entro la scadenza dei 15 giorni, pena la sua inefficacia.
Diversamente argomentando – avevano precisato i giudici di seconde cure – si sarebbe rimessa la regolarizzazione a un adempimento dell’istituto per il cui compimento non è previsto un termine.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che, investita della questione, ha rigettato il ricorso dell’INPS.
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, ai sensi dell’art. 5 del DM 24 ottobre 2007, deve essere considerato in posizione di regolarità contributiva colui che presenti – entro la scadenza di 15 giorni – l’istanza di rateizzazione che, a sua volta, venga successivamente accolta dall’INPS.
Dunque, risulta irrilevante la circostanza che la decisione dell’INPS sia intervenuta dopo la scadenza dei 15 giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare la posizione contributiva, posto che “con l’accettazione l’INPS ha posto in essere quella condizione che fa sì che si consideri integrata la regolarità contributiva”.
La Corte ha precisato, altresì, che alle stesse conclusioni si giunge anche alla luce della successiva disciplina in materia di DURC di cui agli artt. 3 e 4 del DM 30 gennaio 2015. Infatti, una volta che l’INPS abbia ammesso l’interessato alla rateizzazione, la sua posizione deve considerarsi regolare, non rilevando che il provvedimento sia adottato dopo la scadenza dei 15 giorni: la regolarizzazione non può dipendere da un comportamento dell’istituto, bensì dalla condotta dell’interessato.
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