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LAVORO & PREVIDENZA

Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa rifinanziata per il 2026

Il Ministero del Lavoro recepisce le disposizioni previste dal Milleproroghe e fornisce istruzioni operative per la concessione della misura

/ Luca MAMONE

Giovedì, 19 marzo 2026

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Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha reso disponibili le istruzioni operative per la gestione amministrativa delle istanze di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.
Ricordiamo che per tali aree si intendono quelle riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, ossia specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto oppure di una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Ciò premesso, va evidenziato come la mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa non rappresenti uno strumento di sostegno strutturale, ma richieda un rifinanziamento periodico.
Nell’ultima legge di bilancio, a differenza della CIGS in deroga prevista per le citate aree di crisi (art. 1 comma 165 della L. 199/2025), non è stato previsto invece alcun rifinanziamento per la mobilità in deroga.
Solo successivamente, il modificato art. 14 comma 1-sexies del DL 200/2025 convertito (decreto Milleproroghe) ha stabilito che anche per il 2026 il Ministero del Lavoro possa destinare risorse ai sensi dell’art. 53-ter del DL 50/2017 per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.

La misura in questione viene concessa ai lavoratori già dipendenti di imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto al periodo precedentemente concesso. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che hanno terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017.

Essenziale la valutazione del fabbisogno finanziario

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, con le ultime istruzioni pubblicate ieri si precisa che, all’esito delle istruttorie delle domande di accesso ai trattamenti di mobilità in questione presentate dai lavoratori, la Regione dovrà inoltrare un’apposita istanza alla Direzione generale del Ministero del Lavoro, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, con cui va innanzitutto indicato il fabbisogno finanziario del trattamento richiesto, sia complessivamente che riferito al singolo lavoratore.
Si precisa che l’importo medio mensile da corrispondere ai lavoratori interessati alla misura è determinato annualmente dall’INPS ed è comprensivo della copertura figurativa e degli assegni al nucleo familiare (ANF).

Con l’occasione dovranno essere trasmessi anche l’elenco dei lavoratori, la conferma della presa visione dell’informativa privacy da parte di tutti i lavoratori, il piano regionale di politiche attive e, infine, una relazione relativa alle specifiche misure previste per la riqualificazione e/o il reinserimento dei lavoratori con il dettaglio dei percorsi effettuati nel corso del trattamento precedente.

Successivamente, il Ministero del Lavoro accerterà la sussistenza dei requisiti relativi ai beneficiari, alla continuità e alla durata del trattamento tra il periodo già concesso e quello nuovo richiesto, alla programmazione di misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale e alla sussistenza delle risorse disponibili.
Spetterà poi alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva e agli altri dati richiesti.
All’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione generale del Ministero comunicherà alla Regione, e per conoscenza all’INPS, l’accertata sostenibilità finanziaria.

A seguito di detta comunicazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento di mobilità in questione.

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