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FISCO

Chiarita la questione del margine del general contractor superbonus

La Direzione centrale dell’Agenzia ha finalmente diramato la nota operativa alle direzioni provinciali e regionali

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 marzo 2026

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A quanto risulta a Eutekne.info, l’attesa nota della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese - Settore Controllo, sulla questione del “margine del general contractor superbonus”, è stata diramata a tutte le direzioni provinciali e regionali dell’Agenzia delle Entrate.
La nota, in quanto documento interno, non è destinata alla pubblicazione, ma risulta comunque vincolante per gli uffici che ne sono destinatari.

L’intervento della Direzione centrale era stato caldeggiato già a inizio febbraio dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), a fronte della crescente diffusione di prassi accertative che, facendo leva su una errata lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 6.1), sostenevano l’indetraibilità ai fini del superbonus del maggior corrispettivo (ossia del margine) addebitato ai committenti dal general contractor “appaltatore” rispetto al corrispettivo a esso addebitato dai subappaltatori.

La nota operativa fa chiarezza sul fatto che non si può confondere l’appaltatore che subappalta con un mero coordinatore dei subappaltatori.

La scelta della forma della nota interna è verosimilmente dovuta al fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha mai affermato sul punto qualcosa di diverso nei propri documenti di prassi ufficiale.

Nella circolare richiamata non si afferma infatti che, a prescindere dagli specifici schemi contrattuali stipulati tra general e committente, si deve considerare il general mero coordinatore non solo dei professionisti tecnici e fiscali, ma anche delle imprese che realizzano gli interventi, qualora il general, per il realizzo degli interventi, ricorra in via sistematica e integrale al subappalto. Solo una lettura suggestiva del citato § 6.1 può portare a tale conclusione (si veda “Cresce l’attesa per i chiarimenti sui margini del General Contractor superbonus” del 23 marzo).

L’opportuna iniziativa di ANCE (a tutela delle proprie imprese associate) e la condivisibile risposta della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate (a tutela di un corretto rapporto tra contribuenti e uffici territoriali), mettono tutti i verificatori nelle condizioni di non ritrovarsi costretti a seguire prassi accertative per mera “emulazione” di quanto messo in atto da altri loro colleghi e tutti i contribuenti nelle condizioni di non ritrovarsi costretti ad andare sino davanti a un giudice per veder riconosciuta l’infondatezza di quelle prassi accertative.

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